Le News
Redazione
Testata editoriale a cura dell’A.S.I.C.

Redazione:
Di Mauro Salvatore,
Oliveto Peter,
Spoto Salvatore Francesco
Accessibilità legislativa
Ormai è quasi da due anni che mi occupo di accessibilità di contenuti web, e ogni tanto, ripensando agli albori di questa mia passione, cerco di identificare il primo momento nel quale sono venuto a contatto con questa problematica. Ovviamente non riesco a ricordare il momento esatto(la mia memoria difetta notevolmente, credo sia il risultato di cinque estenuanti anni di università) ma ricordo che il mio primo contatto con questo mondo fu in realtà un contatto con la allora proprosta di legge relativa. Quello che è il mio ambito lavorativo mi impone di tenermi infatti sempre aggiornato sulle normative che riguardanti le Pubbliche Amministrazioni, e la lungimiranza dei tecnici che sovraintendono e governano lo sviluppo tecnologico delle stesse mi permettono spesso di entrare a contatto con realtà estremamente interessanti.
La legge in questione è la 4/2004, denominata legge Stanca dal nome del Ministro per l'innovazione che se ne fece promotore, e non come si potrebbe pensare, a causa del lungo e complesso iter per l'approvazione, ancora oggi non totalmente concluso. In realtà questa legge é il risultato di uno sforzo trasversale che è partito molti anni or sono dall'europa e, ancora prima dagli stati uniti[1].
La genesi della legge 4/2004 inizia nel maggio del 2002, quando viene costitiuta la Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli. Il prodotto del lavoro della commissione è un libro bianco che fotografa la situazione dell'epoca in merito all'accessibilità e ad iniziative inerenti realizzate o in corso d'opera. Tale documento contiene anche delle raccomandazioni finali. Una di queste è la creazione di una normativa contente Norme per l’accessibilità dei siti Internet e delle applicazioni informatiche. Tale normativa prende il nome di legge 4/2004, divenuta legge dello stato il 17 Dicembre 2004.
Contenuti della legge Stanca
Questa legge introduce due concetti fondamentali, a garanzia dell'eguaglianza dei cittadini e dell'integrazione dei soggetti disabili o in difficoltà. Il primo è che deve essere garantito l'accesso ai servizi telematici ed informatici alla totalità dei cittadini, in particolare ai disabili. Questa è infatti la categoria che può trarre maggiore vantaggio dall'informatizzazione dei servizi pubblici e da quel complesso di interventi mirati a realizzare la cosiddetta democrazia elettronica. Rendere infatti tutti i servizi offerti tipicamente dalle pubbliche amministrazioni(ad esempio l'iscrizione scolastica, informazioni catastali, certificati di nascita) direttamente fruibili via internet non solo facilita di molto la vita a tutti i cittadini, ma permette anche a chi ha gravi difficoltà a spostarsi da casa di fruire tali servizi.
Affinchè tuttavia tali servizi siano realmente fruibili da parte degli utenti con disabilità, è ovviamente necessario che siano offerti in un formato accessibile.
Il secondo concetto puntualizzato dalla legge stanca riuguarda l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro. La legge prevede infatti che i disabili debbano essere forniti dei software e degli ausilii hardware necessari per lo svolgimento delle loro mansioni.
Entrambi questi aspetti coinvolgono il rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e le aziende produttrici di software e siti web. Mentre tuttavia per il software interno alle pubbliche amministrazioni la legge raccomanda l'accessibilità( i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione), per i siti web il vincolo è più stringente. Si dichiara infatti la nullità dei contratti, per la realizzazione o manutenzione di siti e servizi internet delle pubblicha amministrazioni, se questi non tengano conto dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla legge.
Infine, per favorire lo sviluppo di siti accessibili, la legge prevede che anche i privati possano sottoporre a giudizio i propri siti da parte di una commissione creata ad hoc. Si crede(ed effettivamente si sta dimostrando così) che questo possa innescare una sorta di circolo virtuoso che potrebbe portare ad un miglioramento del panorama web italiano.
Attuazione della legge
Cosa manca a questo punto? L'articolo nove della legge prevede, come in genere succede per tutte le leggi, un regolamento attuativo che descriva tempi e modi. Tale decreto attuativo contiene inoltre i dettagli di come i siti debbano essere valutati e chi è delegato a tale valutazione. L'approvazione di tale regolamento è ovviamente notevolmente in ritardo rispetto ai novanta giorni previsti, ma siamo convinti che porterà questa legge sia comunque rivoluzionaria. La speranza è che l'attuazione della legge non si traduca, come è avvenuto negli ultimi tempi, in una semplice corsa al bollino, ma che porti un effettivo miglioramento nel web italiano.
Bibliografia
I principi della legge n.4 del 2004
 La storia del Workforce Rehabilitation Act e di Section 508
Schema del Regolamento di attuazione della legge Stanca
Longo Cristiano
longo Nome: Cristiano

Cognome: Longo

e-Mail:
cristiano_longo@yahoo.it